Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: white list

Si fa riferimento all’art.85, c.2, lett. b), del D.Lgs. n. 159/2011, così come riformato dalla L. 17.10.2017 n. 161. Ora la norma, in caso di Consorzi, SEMBRA ESIGERE la verifica antimafia su TUTTI I SOGGETTI CONSORZIATI (e non più solamente su alcune limitate categorie degli stessi). Visto che i Consorzi constano, in molti casi, di decine o centinaia di consorziati e considerato il pesante aggravio procedimentale che ne deriverebbe per tutti i soggetti interessati dalla norma, SI CHIEDE CONFERMA O MENO DELLA SUDDETTA LETTURA della norma stessa. In caso affermativo SI CHIEDE anche se allo stato attuale - in caso di Consorzio già iscritto, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, nelle c.d. white list di cui al D.p.c.m. 18.04.2013 e ss.mm.ii. – si possa già considerare assolto l’obbligo di verifica antimafia anche in capo a tutti i relativi consorziati. Questo considerando che tale iscrizione, ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, L. 190/2012, costituisce lo strumento obbligatorio per le Stazioni Appaltanti per attingere la documentazione antimafia liberatoria sui soggetti che svolgono attività di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012.

Si chiede se l'obbligo di cui all'art.105 comma 6 del Codice dei contratti (obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per lavori di qualunque importo relativamente alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa) si debba intendere riferito solo agli appalti aventi come oggetto esclusivo una delle attività a rischio, oppure se debba trovare applicazione generalizzata a tutte le procedure,di qualunque importo, sia aperte che negoziate senza bando, per gli appalti che prevedano una di queste attività anche in via accessoria o secondaria (es. lavori di mautenzione ordinaria e asfaltatura strade).

Si chiede se per gare di lavori che comprendono tra le varie lavorazioni la cat. OG 3/OG 1 sia necessario richiedere quale requisito di partecipazione a pena di esclusione già in fase di gara l'iscrizione alla white list. Infatti all'interno della categoria sono in effetti previste alcune lavorazioni (si pensi per la categoria OG 3 confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo) che rientrano nell'elencazione di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012. Secondo noi tuttavia quando queste lavorazioni siano eseguite direttamente dall'appaltatore non si pone un problema d'iscrizione costituendo le stesso solo una parte delle delle lavorazioni comprese nella categoria, che include in realtà anche la stesura. Viceversa solo là dove l'appaltatore non provvedesse direttamente all'esecuzione delle stess,e ma affidasse in subaplato la preparazione di bitume, ferro ecc.., effettivamente si porrebbe un problema di rischio di infiltrazione mafiosa con conseguente necessità d'iscrizione alla white list. Quand'anche si ritenesse necessario per l'appaltatore l'sicrizione alla white list per le suddette categorie, il requisito andrebbe richiesto - secondo noi - come requisito di esecuzione e non di partecipazione. Questo perchè l'art. 80 non lo prevede mai, ma si riferisce solo alla legge 159/2011 (informativa e comunicazione), e sia perchè l'art. 83 della legge 159/2011 ( a cui il comma 52 della legge 190 rinvia) si riferisce allo stesso come requisito per l'esecuzione/stipula contratto.

Buon pomeriggio,

in riferimento all’iscrizione alla White List abbiamo delle delucidazioni da chiedere:

- Se dall’elenco prefettizio l’iscrizione dell’operatore economico risulta “in aggiornamento”, è corretto affermare che la prima iscrizione mantiene la propria efficacia anche oltre la sua data di validità? In caso affermativo, non sarebbe dunque necessario richiedere l’informazione/comunicazione antimafia tramite il portale BDNA, mentre in caso contrario bisognerebbe richiedere l’informazione/comunicazione antimafia.

- Ai sensi dell’art. 5, co. 1 del DPCM del 18/04/2013 l’aggiornamento dell’iscrizione va richiesto almeno 30 giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione. Il termine di 30 gg. è un termine tassativo, nel senso che se l’aggiornamento non è richiesto almeno 30 gg. prima non potrà essere considerato come richiesta di aggiornamento dell’iscrizione ma piuttosto come richiesta di prima iscrizione?

- Abbiamo notato che frequentemente ci sono delle discrepanze fra quello che riportano gli elenchi degli iscritti alla white list sui siti delle Prefetture e ciò che troviamo nella sezione apposita all’interno del portale BDNA. Quale delle due dobbiamo seguire, gli elenchi delle Prefetture o il portale BDNA?

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti

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